| TITOLO I - DENOMINAZIONE,
SEDE, SCOPO, OPERATIVITA' ART.
1 - DENOMINAZIONE
1.La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,
enunciabile anche “Fondazione Udine e Pordenone” o “Fondazione CRUP” è disciplinata dal D.lgs. n. 153/1999
e successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento
approvato con D.M. 18.05.2004 n. 150, e, per quanto non
espressamente ivi previsto, dalle norme del codice civile.
La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio
di Udine, istituita con statuto deliberato dal consiglio
comunale di Udine nella seduta del 29 novembre 1875
e approvato con regio decreto 12 marzo 1876 n. 1237.
2.La Fondazione è una persona giuridica privata senza scopo
di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
Essa è regolata dalla legge e dalle norme del presente
statuto.

ART. 2 - SEDE
1. La Fondazione ha sede in Udine e può istituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

ART. 3 - SCOPO
1. Con riferimento principale al territorio delle province di
Udine e Pordenone, la Fondazione persegue finalità di promozione
dello sviluppo economico e di utilità sociale, operando
nei “settori ammessi”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. cbis
del d.lgs. n. 153/1999 e, precisamente, nei seguenti settori:
a) famiglia e valori connessi;
b) crescita e formazione giovanile;
c) educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola;
d) volontariato, filantropia e beneficenza;
e) religione e sviluppo spirituale;
f) assistenza agli anziani;
g) diritti civili;
h) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
i) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
l) sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
m) protezione dei consumatori;
n) protezione civile;
o) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
p) attività sportiva;
q) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
r) patologia e disturbi psichici e mentali;
s) ricerca scientifica e tecnologia;
t) protezione e qualità ambientale;
u) arte, attività e beni culturali.
La Fondazione, inoltre, opera in via prevalente nei “settori rilevanti”,
individuati ogni triennio dall’Organo di Indirizzo
nell’ambito dei “settori ammessi”, assicurando singolarmente e
nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse e dando
preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
2.La Fondazione fornisce altresì sostegno ad enti ed istituzioni
italiane ed estere che si occupano del fenomeno dell’emigrazione
delle genti friulane.
3.La Fondazione, infine, persegue le tradizionali finalità di beneficenza
della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, da
cui trae origine.
4. Finché in vigore, si applica l’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

ART. 4 - AMBITI
OPERATIVI
1. Per le finalità di cui all’art. 3, la Fondazione può compiere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché
dell’economicità della stessa, ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, purché strumentale
al perseguimento dei propri fini statutari, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
2. La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo solamente
nel capitale di enti e società che abbiano ad oggetto
esclusivo l’esercizio di imprese strumentali al raggiungimento
dei propri fini statutari nei settori rilevanti.
3. Essa può esercitare attività d’impresa con contabilità separata
solo se strettamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente
nei “settori rilevanti” di cui all’art. 1 lett. d) e nei termini
di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio
1999 n. 153; non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi
forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta od
indiretta, a favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi
natura, con le eccezioni previste dalla legge.
4. La Fondazione può perseguire i propri fini istituzionali attraverso
l’acquisto, mediante l’utilizzo del reddito come definito
al successivo art. 27, di beni durevoli da concedere in comodato
gratuito a musei, enti ed istituzioni pubbliche e private.

ART. 5 - MODALITA'
OPERATIVE
1. La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni
proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati
dall’Organo di Indirizzo, che disciplinano le modalità di individuazione
e di selezione dei progetti e delle iniziative da
finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività,
la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela
degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore
utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.
2. La Fondazione promuove lo sviluppo della cultura della donazione
e la raccolta di risorse destinate all’incremento del
patrimonio e allo sviluppo delle attività istituzionali.
3. Ai regolamenti interni viene demandata anche la disciplina
specifica in materia di programmazione triennale dell’attività
della Fondazione.

TITOLO II - ORGANI
Capo I - Requisiti, incompatibilità, decadenza,
sospensione
ART. 6 - ORGANI
1. Sono organi della Fondazione:
l’Organo di Indirizzo;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Collegio Sindacale;
il Direttore.
2. All’Organo di Indirizzo sono riservate le funzioni di indirizzo
della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione sono
riservate le funzioni di gestione; al Collegio Sindacale sono
riservate le funzioni di controllo; il Direttore ha funzioni
esecutive.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e
funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali,
ad esclusione del Collegio Sindacale.

ART. 7 - REQUISITI
GENERALI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'
1. I componenti degli organi della Fondazione debbono essere
cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa
probità, annoverabili tra le persone più rappresentative
delle categorie economiche e professionali e dei settori di
attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di
professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza
e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo
di lucro.
2. Le cariche di componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e la carica di
Direttore non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste
dall’art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche di componente dell’Organo di Indirizzo, del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore
non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia
stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste
dal comma 1, lett. e), salvo il caso dell’estinzione del reato; le
pene previste dal comma 1, lett. e) nn. 1) e 2) non rilevano se
inferiori a un anno.
4.Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente
dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e Direttore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati
di cui al precedente comma 1, lett. e);
b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di
cui al comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’art. 19, comma 3, della legge 1 maggio 1965 n. 575,
da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990
n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
5. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in
possesso di adeguati titoli culturali e professionali, nonché di
comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai
settori d’intervento o funzionali all’attività della Fondazione
o aver maturato una concreta esperienza operativa attinente
ai settori medesimi nell’ambito della libera professione, in
campo imprenditoriale o accademico, ovvero aver espletato
funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici
o privati.

ART. 8 - REGOLE
GENERALI DI INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSPENSIONE
1. I componenti degli organi della Fondazione non possono
essere destinatari di interventi della Fondazione stessa a loro
diretto ed esclusivo vantaggio, mentre sono consentiti quelli
finalizzati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi,
espressi dagli enti designanti.
2. Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno
stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: componente
dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e Direttore.
3. Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi
organo della Fondazione:
a) i soggetti titolari di cariche pubbliche, che svolgano funzioni
non compatibili con la qualità degli organi della
Fondazione o che svolgano incarichi professionali continuativi
e retribuiti per la Fondazione; per soggetti non
compatibili con la qualità degli organi della Fondazione
si intendono, oltre a quelli individuati in via generale
dall’Autorità di Vigilanza, i senatori ed i deputati, i Ministri
ed i Sottosegretari della Repubblica, i magistrati civili,
amministrativi e contabili, il Presidente e gli assessori di
Giunta Regionale e Provinciale, nonché i sindaci e gli
assessori degli altri enti locali territoriali;
b) gli amministratori, i dipendenti o i soggetti collegati da
rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con gli enti, gli organismi, le associazioni ed istituzioni ai
quali spettano poteri di designazione; in deroga a quanto
sopra non sussiste incompatibilità nei confronti degli incarichi
accademici, anche retribuiti, e degli incarichi negli
ordini professionali;
c) i titolari di cariche in altre Fondazioni disciplinate dal decreto
legislativo n. 153/1999;
d) coloro i quali non posseggono i requisiti di professionalità
stabiliti con apposito regolamento dell’Organo di Indirizzo
ed i dipendenti della Fondazione o delle società da
questa direttamente o indirettamente partecipate.
4. Non possono assumere le funzioni di componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché
la carica di Direttore coloro che ricoprono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti
che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non
possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria.
5. Sono fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi e dai
regolamenti tempo per tempo vigenti.
6. In caso di incompatibilità sopravvenuta, l’interessato deve,
entro venticinque giorni, optare tra le cariche incompatibili,
dandone informazione all’organo di appartenenza.
7. In difetto verrà dichiarato decaduto ai sensi dei successivi
commi del presente articolo.
8. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione:
a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che vengano
interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la
piena capacità civile;
b) coloro i quali instaurino liti con la Fondazione o le società
partecipate o cagionino ad esse danni o perdite;
c) i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato
motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie
consecutive;
d) coloro che abbiano perduto i requisiti di cui all’art. 7 o
non abbiano rimosso le incompatibilità di cui al presente
articolo.
9. Coloro che vengano dichiarati decaduti o dimissionari non
sono rieleggibili nel mandato successivo.
10. Ciascun organo determina con apposito regolamento le modalità
di sospensione dalla carica.
11. Eventuali dimissioni presentate al Presidente avranno effetto
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta
se rimane in carica un numero di componenti idoneo a
garantire l’operatività dell’organo di appartenenza, o, in caso
contrario, dal momento in cui l’operatività dell’organo stesso
sia nuovamente assicurata.

ART. 9 - PROCEDURE
GENERALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
1. Ciascun componente degli organi della Fondazione ha l’obbligo
di comunicare immediatamente le cause di decadenza
e sospensione nonché delle incompatibilità che ritiene
lo riguardino all’organo di appartenenza, ed il Direttore al
Consiglio di Amministrazione.
2. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione,
ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione
alla gravità dell’evento le sanzioni del richiamo, della
censura e della sospensione, e può comminare la sanzione
della decadenza dalla carica.
3. Ogni organo collegiale accerta il possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità e la inesistenza di cause di incompatibilità
dei propri componenti entro 30 giorni dalla
nomina ed assume i conseguenti provvedimenti.
4. L’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità
e della inesistenza di incompatibilità dei componenti non
sospende l’immissione nella carica.
5. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di
cause di decadenza e sospensione, e di cause di incompatibilità
al Consiglio di Amministrazione, che adotterà entro 30
giorni gli opportuni provvedimenti.
6. Il soggetto nominato per il quale sia accertata una condizione
di incompatibilità deve comunicare entro 15 giorni l’avvenuta
rimozione dell’incompatibilità medesima; l’accertamento
del perdurare dell’incompatibilità oltre detto termine è causa di decadenza automatica dalla carica.

ART. 10 - CONFLITTO
DI INTERESSE
1. I componenti degli organi collegiali che si trovino per qualsiasi
causa in conflitto d’interessi con la Fondazione devono
darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza
ed al Collegio Sindacale, ed astenersi da ogni attività deliberativa
della Fondazione medesima.
2. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di
possibili conflitti d’interesse al Consiglio di Amministrazione
ed al Collegio Sindacale.
3. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione
ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo,
sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità
dell’evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi
per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza
dalla carica.

Capo II - Organo di Indirizzo
Sezione I - Componenti e costituzione
ART. 11 - COMPONENTI
DELL'ORGANO DI INDIRIZZO
1. Il numero dei componenti dell’Organo di Indirizzo è di 24,
20 dei quali designati da organismi, enti, associazioni ed istituzioni
espressivi delle realtà locali, e 4 cooptati. I componenti
designati devono essere residenti da almeno tre anni
nelle province di Udine o Pordenone.
2. L’Organo di Indirizzo può operare pienamente e legittimamente
nell’ambito delle proprie attribuzioni quando
siano nominati 20 componenti.
3. I componenti dell’Organo di Indirizzo non hanno diritti,
né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non
rappresentano il soggetto che li ha designati.
4. I componenti dell’Organo di Indirizzo durano in carica per
sei esercizi dalla data di nomina e possono essere rieletti per
un solo ulteriore mandato.
5. La carica di componente dell’Organo di Indirizzo si assume
a seguito di formale atto di nomina da parte dell’Organo di
Indirizzo medesimo.
6. I componenti designati dell’Organo di Indirizzo, che per
qualsiasi causa cessassero anticipatamente dal proprio incarico,
verranno sostituiti in conformità a quanto disposto
dall’art. 12, commi 10 e 11. I sostituti assumono la
carica di componente dell’Organo di Indirizzo a seguito
di formale atto di nomina da parte dell’Organo di Indirizzo
medesimo. I componenti così sostituiti dureranno
in carica fino alla scadenza dell’originario mandato.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti
cooptati, l’Organo di Indirizzo, appositamente convocato
dal Presidente, provvede ad una nuova cooptazione. I nuovi
cooptati assumono la carica di componente dell’Organo di
Indirizzo a seguito di formale atto di nomina da parte del
medesimo. I componenti così sostituiti dureranno in carica
fino alla scadenza dell’originario mandato.

ART. 12 - DESIGNAZIONE
E COOPTAZIONE
1. Ciascuno dei seguenti enti locali designa una terna di candidati
tra i quali viene nominato un componente dell’Organo
di Indirizzo:
- Provincia di Udine;
- Provincia di Pordenone;
- Comune di Udine;
- Comune di Pordenone;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura - Udine;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura - Pordenone;
- Comune di Aquileia;
- Comune di Cividale;
- Comune di Sesto al Reghena.
2. Ciascuno dei seguenti enti, espressivi delle realtà locali, designa
una terna di candidati tra i quali viene nominato un
componente dell’Organo di Indirizzo:
- Università degli Studi di Udine;
- Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore,
gli Studi Universitari e la Ricerca;
- Azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della
Misericordia - Udine;
- Consorzio Universitario del Friuli - Udine;
- Deputazione di Storia Patria per il Friuli - Udine;
- Centro Iniziative Culturali Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Udine;
- Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Tolmezzo;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Udine;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Pordenone.
3. 90 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente
invita ciascun ente con potere di designazione a trasmettere
per ogni componente di sua competenza una terna di candidati
in ordine alfabetico.
4. I soggetti esercitano il potere di designazione entro 45 giorni
dalla data di richiesta da parte del Presidente; trascorso tale
termine, entro quindici giorni successivi il Presidente invita
i Prefetti territorialmente competenti a provvedere alla designazione
nei 30 giorni successivi al predetto invito.
5. Le terne, corredate dall’indicazione dei requisiti posseduti e
dalla documentazione richiesta, devono pervenire all’Organo
di Indirizzo.
6. L’Organo di Indirizzo procede alla nomina dei propri componenti
operando una scelta sulla base di una valutazione di
tipo selettivo-comparativo, nell’interesse della Fondazione.
7. I rimanenti 4 componenti sono cooptati dall’Organo di
Indirizzo in carica.
8. L’Organo di Indirizzo stabilisce con apposito regolamento i
requisiti dei candidati e delle procedure per la cooptazione
nel rispetto del principio di non prevalenza di cui all’art. 4,
comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 153/1999.
9. Nei 90 giorni precedenti la scadenza del mandato dei componenti
cooptati il Presidente convoca l’Organo di Indirizzo
per procedere alla cooptazione. I componenti cooptati dovranno
essere personalità di chiara ed indiscussa fama.
10. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti designati,
entro quindici giorni dall’evento il Presidente invita
l’ente che ha designato il componente cessato a trasmettere,
entro 45 giorni, una terna di nuovi candidati.
11. In caso di cessazione anticipata di uno o più dei componenti
cooptati il Presidente convoca l’Organo di Indirizzo
entro 15 giorni dalla cessazione stessa per procedere alla
nuova cooptazione.

Sezione II - Poteri, modalità di funzionamento
ART. 13 - POTERI
DELL'ORGANO D'INDIRIZZO
1. L’Organo di Indirizzo:
1) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni;
2) individua i settori rilevanti e determina le linee strategiche
dei programmi di intervento della Fondazione per
periodi di tempo di durata triennale;
3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione
e determina i relativi compensi;
4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, li revoca
per giusta causa, e determina i relativi compensi;
5) determina i compensi dei partecipanti ad eventuali comitati
e commissioni;
6) esercita l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
7) approva il bilancio d’esercizio nonché i Documenti Programmatici
Previsionali (Triennale e Annuale);
8) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e
della politica degli investimenti;
9) delibera trasformazioni e fusioni;
10) delibera l’eventuale istituzione delle imprese strumentali
con contabilità separata, nonché l’acquisizione e la dismissione
di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
11) provvede alla cooptazione di 4 dei propri componenti;
12) autorizza, nei limiti di legge, la stipula di polizze assicurative
a copertura della responsabilità amministrativa e tributaria
dei componenti, e assume gli opportuni provvedimenti
a tutela degli interessi della Fondazione anche ai
sensi del D.lgs. n. 231/2001;
13) delibera in merito all’accollo da parte della Fondazione,
nei limiti di legge, di sanzioni amministrative tributarie e
relative spese di assistenza legale e tributaria a carico dei
componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 -
CONVOCAZIONE
1. L’adunanza dell’Organo di Indirizzo deve essere convocata
almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio
dell’esercizio precedente e per l’approvazione del Documento
Programmatico Previsionale Annuale.
2. L’adunanza è convocata ad iniziativa del Presidente o di chi
ne fa le veci, mediante invio, dieci giorni prima della data
fissata, di un avviso al domicilio dei componenti dell’Organo
di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e del Direttore a mezzo lettera raccomandata,
fax o posta elettronica confermati o altro mezzo
idoneo a garantirne la prova dell’avvenuto ricevimento,
contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo della riunione in prima e in
seconda convocazione.
3. La seconda convocazione può essere tenuta non prima del
giorno successivo a quello della prima convocazione.
4. L’adunanza è inoltre convocata dal Presidente ogniqualvolta
questi lo ritenga necessario o gliene facciano
richiesta motivata almeno un quarto dei componenti
dell’Organo di Indirizzo, cinque consiglieri od il Collegio
Sindacale.
5. L’Organo di Indirizzo è validamente costituito in prima
convocazione quando sia presente un numero di componenti
pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti
intervenuti.
6. Ogni componente ha diritto ad un voto.

ART. 15 -
DELIBERAZIONI DELL'ORGANO D'INDIRIZZO
1. Le adunanze dell’Organo di Indirizzo sono presiedute dal
Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da
chi lo sostituisce a norma di statuto. Chi presiede l’Organo
di Indirizzo ha funzioni d’ordine e non può esercitare il diritto
di voto.
2. Alle adunanze dell’Organo di Indirizzo partecipano senza
diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale.
3. L’Organo di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei
votanti, non computandosi fra questi ultimi gli astenuti. Le
votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a
scrutinio segreto, salvo che l’Organo di Indirizzo, all’unanimità,
stabilisca altra forma di votazione. La proposta che
avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà
respinta. Alle riunioni dell’Organo di Indirizzo interviene
il Direttore o, in sua assenza o impedimento, chi
lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo
unitamente al Presidente.

ART. 16 -
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E COLLEGIO SINDACALE
1. Salvo una diversa deliberazione unanime dell’Organo di Indirizzo,
l’elezione alle cariche del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale avverrà secondo il seguente
procedimento:
- ciascun componente potrà presentare una lista di uno o
più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un
numero massimo pari a quello dei nominandi;
- ciascun componente potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre,
quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai
candidati di ciascuna lista, nell’ordine dalla stessa previsto
e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente,
otterranno i quozienti più elevati;
- i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non
possono essere sommati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato
della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e,
a parità di voti, il più anziano d’età.
2. I candidati da inserire nelle liste sono prescelti con criteri
selettivi/comparativi.

Capo III - Consiglio di Amministrazione
Sezione I - Componenti, costituzione e durata
ART. 17 - COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero
dispari di consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 11,
fissato dall’Organo di Indirizzo all’atto della nomina.
2. I consiglieri possono essere scelti anche tra i componenti
dell’Organo di Indirizzo; in questo caso, con l’accettazione
della carica, essi decadono dall’incarico nell’Organo di Indirizzo,
e vengono sostituiti secondo la procedura prevista
all’art. 11.
3. Almeno la metà dei consiglieri deve essere residente da tre o
più anni nelle province di Udine o Pordenone.
4. I consiglieri devono possedere specifiche competenze coerenti
con le finalità della Fondazione, secondo quanto determinato
con regolamento dell’Organo di Indirizzo.

ART. 18 -
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE
PRESIDENTI
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e due
Vice Presidenti nell’ambito dei propri componenti.
2. Il Presidente viene scelto fra i consiglieri residenti nei comuni
delle province di Udine e Pordenone; i due Vice Presidenti
vengono scelti: uno fra i consiglieri residenti in comuni
della provincia di Udine e uno fra i consiglieri residenti in
comuni della provincia di Pordenone.

ART. 19 -
DURATA
1. I componenti il Consiglio vengono nominati per 4 esercizi
e possono essere confermati una sola volta. Il mandato
termina con l’approvazione del Bilancio relativo
all’ultimo esercizio in carica da parte dell’Organo di Indirizzo.
2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell’ufficio
fino a che entrino in carica i loro successori.
3. I componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero
a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano
in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro
predecessori.
4. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente
senza indugio convoca l’Organo di Indirizzo per la loro
sostituzione.

Sezione II - Poteri, modalità di funzionamento
ART. 20 - POTERI
DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
ad eccezione di quelli espressamente riservati
all’Organo di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto. In
particolare il Consiglio:
a) redige il bilancio d’esercizio con la nota integrativa e la
relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale
almeno 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza
dell’Organo di Indirizzo convocata per la relativa
approvazione;
b) redige i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale
e Annuale);
c) propone il testo dei regolamenti;
d) delibera sulle erogazioni, nell’ambito dei programmi generali
approvati dall’Organo di Indirizzo;
e) nomina il Direttore e, su proposta di quest’ultimo, approva
l’organigramma, assume il personale dipendente, ne
determina il compenso, le promozioni, i provvedimenti
disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
f) delibera l’acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili,
con tutte le facoltà ipotecarie;
g) designa i rappresentanti negli organi delle società partecipate;
h) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati
che con la pubblica amministrazione;
i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati
e transazioni;
j) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con
funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone
la composizione, le funzioni, i poteri, la durata
e proponendo la misura della relativa remunerazione
all’Organo di Indirizzo;
k) propone all’Organo di Indirizzo le modifiche statutarie.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente
e al Direttore, determinando i limiti della delega.
3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe
dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le
modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione
delle deleghe stesse.

ART. 21 -
ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio si riunisce, normalmente, una volta al mese
e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso
la sede o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano. È ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si
svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede ed
in particolare:
a) sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione
degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine
del giorno;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione, i luoghi
audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto
verbalizzante.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti
da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata,
fax o posta elettronica confermati o altro mezzo
idoneo a garantirne la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno
cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei
singoli componenti il Consiglio, il Collegio Sindacale ed al
Direttore; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante
comunicazione telegrafica o in altra forma idonea,
almeno 24 ore prima.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei
componenti in carica del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti dei componenti intervenuti - non computandosi fra
questi ultimi le astensioni - a eccezione delle deliberazioni
relative alla cessione totale o parziale della partecipazione
nelle società bancarie conferitarie, che devono
riscuotere il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in
carica del Consiglio, e di quelle relative alle proposte di
modificazione del presente statuto, che devono riscuotere
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
in carica del Consiglio.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto espresso
dal Presidente.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma
di statuto.
7. Consigliere anziano è colui che fa parte da maggior tempo
e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea,
il più anziano d’età.
8. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione
sono redatti dal Segretario del Consiglio e sono firmati dal
Presidente e dal Segretario stesso.

Capo IV - Presidente
ART. 22 - ATTRIBUZIONI
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede
l’Organo di Indirizzo senza diritto di voto, convoca e
presiede il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni
di questo e sul conseguimento delle finalità
istituzionali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,
ne adempie le funzioni il Vice Presidente, residente nella
provincia di Udine; in caso di assenza o impedimento di entrambi,
l'altro Vice Presidente e, in assenza o impedimento anche
di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è
qualificato anziano.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente
costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
4. In situazioni di urgenza improrogabile, d’intesa con il Direttore,
il Presidente può adottare i provvedimenti necessari
dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione
successiva.
5. Il Presidente, il quale può farsi coadiuvare dai Vice Presidenti
nell’esercizio delle proprie funzioni, ha la facoltà,
sentito il Consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione
di singoli atti o affari o permanentemente per categorie
di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri
componenti il Consiglio.

Capo V - Collegio Sindacale
ART. 23 - COMPOSIZIONE
1. Presso la Fondazione opera un Collegio Sindacale di tre
componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Organo
di Indirizzo. Essi svolgono funzioni di controllo contabile e
di legalità, ai sensi delle norme del codice civile in quanto
applicabili.
2. Con l’immissione nella carica, i sindaci effettivi decadono da
ogni altra carica nella Fondazione.
3. Essi debbono essere scelti fra esperti di discipline giuridiche, economiche
e bancarie, iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno
due sindaci effettivi devono essere residenti da tre o più
anni nelle province di Udine o Pordenone.
4. I sindaci restano in carica quattro esercizi e possono essere
confermati per un solo mandato. Il mandato termina con
l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio in
carica da parte dell’Organo di Indirizzo. In ogni caso i sindaci
scaduti rimangono nell’ufficio fino a che entrino in carica
i loro successori.
5. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e
dell’Organo di Indirizzo.
6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre;
esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni
sono firmati dagli intervenuti.
7. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione
dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti in
ordine di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il
Collegio, deve essere convocata senza indugio l’adunanza
dell’Organo
di Indirizzo perché provveda all’integrazione.

ART. 24 -
ATTRIBUZIONI
1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza delle norme di
legge, regolamentari e statutarie; controlla la regolare tenuta
della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze
contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.
2. Il Collegio Sindacale redige apposita relazione
al bilancio d’esercizio.

Capo VI - Direttore
ART. 25 - ATTRIBUZIONI
1. Il Direttore è capo degli uffici e del personale della Fondazione,
dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
con funzioni consultive e propositive e può far
inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre
alle riunioni dell’Organo di Indirizzo, con il compito di redigerne
il verbale. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni
del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando
la corrispondenza e gli atti relativi. Propone al Consiglio
l’organigramma, l’assunzione del personale dipendente, la
determinazione dei compensi, le promozioni, i provvedimenti
disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo.
Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal
Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore, ne adempie
le funzioni il dipendente all’uopo delegato dal Consiglio. Di
fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce
prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.
3. Copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze
dell’Organo di Indirizzo vengono rilasciate a firma disgiunta
dal Presidente o dal Direttore.

TITOLO III - PATRIMONIO, REDDITO
ART. 26 - PATRIMONIO
E REDDITO
1. Il patrimonio è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari
esistenti alla data di approvazione del presente statuto.
2. Sono considerati patrimonio, altresì, i beni durevoli acquistati
dalla Fondazione e concessi in comodato ai soggetti di cui
all’art. 4, comma 4.
3. Il patrimonio si incrementa, inoltre, per effetto degli accantonamenti
a riserva obbligatoria di cui all’articolo 8,
primo comma, lettera e) e degli eventuali accantonamenti
e riserve facoltative di cui alla lettera e), del D.Lgs. 17
maggio 1999, n. 153, delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute
alla Fondazione ed esplicitamente destinate ad accrescimento
del patrimonio per volontà del dante causa,
nonché delle plusvalenze, anche derivanti da valutazione,
che la legge permette di imputare direttamente a patrimonio
netto.
4. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al
perseguimento degli scopi statutari. La Fondazione, nell’amministrare
il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio,
in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività
adeguata ed è gestito in modo coerente con la natura
delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano
secondo principi di trasparenza e moralità.
5. La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio
e lo impiega in modo da ottenerne una adeguata
redditività assicurando il collegamento funzionale con le sue
finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
Al medesimo fine la Fondazione può mantenere o
acquisire partecipazioni non di controllo in società anche
diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di
imprese strumentali.
6. Si intende per reddito l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze
e di ogni altro provento comunque percepito dalla
Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione
del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali
controllate dalla Fondazione, ancorché non distribuiti.
7.La Fondazione destina il proprio reddito in conformità
all’art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 153/99, la Fondazione
destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità
di Vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o,
se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito
dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 10, ai settori
rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o
accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dall’Organo
di Indirizzo ed approvati dall’Autorità di Vigilanza;
f) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di Vigilanza,
su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di
prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale opera
la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i
medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno
della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della
lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

ART. 27 -
GESTIONE DEL PATRIMONIO
1. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata ad
intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, italiani
od esteri, scelti nell’esclusivo interesse della Fondazione. La
gestione del patrimonio può anche essere effettuata direttamente
dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture
organizzative interne idonee, separate ed autonome
rispetto a quelle che svolgono le altre attività istituzionali,
secondo i criteri stabiliti dall’Organo di Indirizzo.
2. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio
degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini
informativi indica nel documento programmatico previsionale
annuale gli impieghi di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
153 del 1999.

TITOLO IV - BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI
ART. 28 - BILANCIO
1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio redige il progetto
di bilancio con una relazione sulla gestione e lo sottopone
all’Organo di Indirizzo per l’approvazione.
3. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa.
4. La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione,
gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati,
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle
diverse categorie di destinatari, nonché le politiche
perseguite per garantire la sostanziale integrità del patrimonio.
5. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio
e del Collegio Sindacale deve restare depositato presso
la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono
l’adunanza dell’Organo di Indirizzo chiamata ad
approvarlo.
6. L’Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio
entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette all’Autorità
di Vigilanza entro 15 giorni.
7. Una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione
patrimoniale, dalla relazione del Collegio Sindacale
e dal verbale di approvazione dell’Organo di Indirizzo,
deve essere, a cura degli amministratori, pubblicata per
estratto con modalità idonee a diffonderne la conoscenza
nel territorio di operatività della Fondazione.
8. Il bilancio è redatto secondo le forme tecniche stabilite
dalla legge e dall’Autorità di Vigilanza.
9. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione
redige il Documento Programmatico Previsionale
relativo all’attività programmata dalla Fondazione
per l’esercizio successivo, lo sottopone all’Organo
di Indirizzo, per l’approvazione, e lo trasmette entro 15
giorni all’Autorità di Vigilanza. Redige inoltre entro il
termine previsto dalla legge o dai regolamenti il documento
programmatico triennale e lo sottopone all’Organo di
Indirizzo per l’approvazione.
10. La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo
alle imprese strumentali esercitate direttamente.

ART. 29 -
LIBRI OBBLIGATORI
1. La Fondazione tiene i seguenti libri:
a) libro dei componenti dell’Organo di Indirizzo;
b) libro dei verbali delle adunanze dell’Organo di Indirizzo;
c) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
d) libro delle delibere d’urgenza del Presidente;
e) libro dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale;
f) libro giornale;
g) libro degli inventari;
h) libro della beneficenza del Presidente.

TITOLO V - PERSONALE, COMPENSI E
RIMBORSI
ART. 30 - PERSONALE
E SERVIZI
1. La Fondazione si avvale di proprio personale, regolato dalle
norme di lavoro di diritto privato.
2. Può affidare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a
soggetti esterni.

ART. 31 -
COMPENSI E RIMBORSI
1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di
utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità
economiche agli amministratori e ai dipendenti, fatte salve
le previsioni di cui ai commi seguenti.
2. Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti il Consiglio
di Amministrazione e il Collegio Sindacale compete
un compenso annuo e, per ogni partecipazione a
riunioni di organi collegiali, una medaglia di presenza,
determinati in via generale dall’Organo di Indirizzo, oltre
al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l’espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo
le modalità stabilite dal Consiglio, per coloro che
risiedono o siano domiciliati fuori dalla città sede della
Fondazione.
3. Ai componenti dell’Organo di Indirizzo e di eventuali
comitati e/o commissioni tecniche, dei quali possono far
parte anche soggetti estranei agli organi della Fondazione,
spetta una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle
spese sostenute per la partecipazione alle adunanze, anche
eventualmente determinate in misura forfettaria, deliberate
dall’Organo di Indirizzo, con il parere favorevole
del Collegio Sindacale, per coloro che risiedono o siano
domiciliati fuori dalla città sede della Fondazione. Nel
caso di partecipazione ai comitati e/o commissioni tecniche
da parte di componenti dell’Organo di Indirizzo, agli
stessi non potrà essere corrisposta più di una medaglia di
presenza nella stessa giornata, inclusa quella corrisposta
per la eventuale partecipazione alla seduta dell’Organo di
Indirizzo.
4. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità
alla legge, ai contratti ed agli usi.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE,
LIQUIDAZIONE
ART. 32 - SCIOGLIMENTO
ED ESTINZIONE
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. L’Autorità di Vigilanza, sentito l’Organo di Indirizzo ed il
Consiglio, può disporre con decreto la liquidazione della
Fondazione, in caso di accertata impossibilità di raggiungimento
dei fini statutari.
3. La liquidazione può altresì essere disposta allorché ne faccia
motivata richiesta unanime il Consiglio, previo parere favorevole
dell’Organo di Indirizzo.
4. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro
I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni
di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità
di Vigilanza.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 33 - DECADENZA
E RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla ricezione
dell’atto di definitiva approvazione da parte dell’Autorità
di Vigilanza.
2. I componenti degli organi attualmente in carica continuano
a restare in carica anche dopo l’approvazione del presente
statuto fino al termine del loro mandato. La durata del mandato
attuale deve essere computata come segue:
- i componenti dell’Organo di Indirizzo insediati il 4 novembre
2005 scadono con l’approvazione del bilancio di
esercizio 2011;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione insediati
il 1° gennaio 2009 scadono con l’approvazione
del bilancio di esercizio 2012;
- i componenti del Collegio Sindacale insediati il 1°
gennaio 2009 scadono con l’approvazione del bilancio
2012.
3. Una volta ottenuta l’approvazione definitiva dall’Autorità
di Vigilanza, la Fondazione pubblicizzerà l’adozione
del presente statuto nelle forme idonee a garantirne
la conoscenza da parte di tutti i soggetti
interessati e ne trasmetterà copia a tutti gli enti con
poteri di designazione.

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