| TITOLO I - DENOMINAZIONE,
SEDE, SCOPO, OPERATIVITA' ART.
1 - DENOMINAZIONE
1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,
enunciabile anche “Fondazione Udine e Pordenone”
o “Fondazione CRUP” è la continuazione
ideale della Cassa di Risparmio di Udine, istituita con statuto
deliberato dal consiglio comunale di Udine nella seduta del
29 novembre 1875 e approvato con regio decreto 12 marzo 1876
n. 1237, e venne costituita, quale ente residuale, a seguito
dello scorporo della azienda bancaria dall’originario
ente pubblico economico, in applicazione della legge n. 218/1990.
2. La Fondazione è una persona giuridica privata
senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria
e gestionale. Essa è regolata dalla legge e dalle norme
del presente statuto.

ART. 2 - SEDE
1. La Fondazione ha sede in Udine, Via Manin n. 15.

ART. 3 - SCOPO
1. Con riferimento principale al territorio delle
province di Udine e Pordenone, la Fondazione persegue finalità
di pro-mozione dello sviluppo economico e di utilità
sociale, operando nei “settori ammessi”, di cui
all’art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 153/1999
e, precisamente, nei seguenti settori:
a) famiglia e valori connessi;
b) crescita e formazione giovanile;
c) educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto
di prodotti editoriali per la scuola;
d) volontariato, filantropia e beneficienza;
e) religione e sviluppo spirituale;
f) assistenza agli anziani;
g) diritti civili;
h) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
i) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
l) sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
m)protezione dei consumatori;
n) protezione civile;
o) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
p) attività sportiva;
q) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
r) patologia e disturbi psichici e mentali;
s) ricerca scientifica e tecnologia;
t) protezione e qualità ambientale;
u) arte, attività e beni culturali.
La Fondazione, inoltre, opera in via prevalente nei “settori
rilevanti”, individuati ogni triennio dall’Organo
di Indirizzo nell’ambito dei “settori ammessi”,
assicurando singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata
destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a
maggiore rilevanza sociale.
2. La Fondazione fornisce altresì sostegno ad
enti ed istituzioni italiane ed estere che si occupano del
fenomeno dell’emigrazione delle genti friulane.
3. La Fondazione, infine, persegue le tradizionali
finalità di beneficenza della Cassa di Risparmio di
Udine e Pordenone, da cui trae origine.
4. Finchè in vigore, si applica l’art.
15 della legge 11 agosto 1991 n.266.

ART. 4 - AMBITI
OPERATIVI
1. Per le finalità di cui all’art. 3,
la Fondazione può compiere, nel rispetto dei principi
di sana e prudente gestione, nonché dell’economicità
della stessa, ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare
e immobiliare, purchè strumentale al perseguimento
dei propri fini statutari, nei limiti previsti dalla legge
e dal presente statuto.
2. La Fondazione può possedere partecipazioni di
controllo solamente nel capitale di enti e società
che abbiano ad oggetto esclusivo l’esercizio di imprese
strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari nei
settori rilevanti.
3. Essa può esercitare attività d’impresa
con contabilità separata solo se strettamente strumentale
ai fini statutari ed esclusivamente nei “settori rilevanti”
di cui all’art. 1 lett. d) e nei termini di cui all’art.
9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi
forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta
od indiretta, a favore di enti con fini di lucro o di imprese
di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dalla legge.
4. La Fondazione può perseguire i propri fini istituzionali
attraverso l’acquisto, mediante l’utilizzo del
reddito come definito al successivo art. 27, di beni durevoli
da concedere in comodato gratuito a musei, enti ed istituzioni
pubbliche e private.

ART. 5 - MODALITA'
OPERATIVE
1. La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti
interni proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati
dall’Organo di Indirizzo, che disciplinano le modalità
di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative
da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività,
la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità
di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché
la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia
degli interventi.
2. Ai regolamenti interni viene demandata anche la disciplina
specifica in materia di programmazione triennale dell’attività
della Fondazione.

TITOLO II - ORGANI
Capo I - Requisiti, incompatibilità, decadenza,
sospensione
ART. 6 - ORGANI
1. Sono organi della Fondazione:
l’Organo di Indirizzo;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Collegio Sindacale;
il Direttore.
2. All’Organo di Indirizzo sono riservate le funzioni
di indirizzo della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione
sono riservate le funzioni di gestione; al Collegio Sindacale
sono riservate le funzioni di controllo.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione
e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali,
ad esclusione del Collegio Sindacale; il Direttore ha funzioni
esecutive.

ART. 7 - REQUISITI
GENERALI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'
1. I componenti degli organi della Fondazione debbono
essere cittadini italiani di piena capacità civile,
di indiscussa probità, annoverabili tra le persone
più rappresentative delle categorie economiche e professionali
e dei settori di attività
istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità
e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza
e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo
di lucro.
2. Le cariche di componente dell’Organo di Indirizzo,
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
Direttore non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità
previste dall’art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati
e valori mobiliari;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per
un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche di componente dell’Organo di Indirizzo,
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e
Direttore non possono essere ricoperte da coloro ai quali
sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene
previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell’estinzione
del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c) nn. 1) e
2) non rilevano se inferiori a un anno.
4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati
di cui al precedente comma 1, lett. c);
b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle
pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall’art. 19, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n.
575, da ultimo sostituito dall’art. 3 delle legge 19
marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
5. I componenti degli organi della Fondazione devono essere
in possesso di adeguati titoli culturali e professionali,
nonché di comprovate competenze ed esperienze in materie
inerenti ai settori d’intervento o funzionali all’attività
della Fondazione o aver maturato una concreta esperienza operativa
attinente ai settori medesimi nell’ambito della libera
professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero
aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso
enti pubblici o privati.

ART. 8 - REGOLE
GENERALI DI INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSPENSIONE
1. I componenti degli organi della Fondazione non
possono essere destinatari di interventi della Fondazione
stessa a loro diretto ed esclusivo vantaggio, mentre sono
consentiti quelli finalizzati a soddisfare gli interessi,
generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
2. Non possono essere ricoperte contemporaneamente da
uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche:
componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore.
3. Non possono ricoprire la carica di componenti di un
qualsiasi organo della Fondazione:
a) i soggetti titolari di cariche pubbliche, che svolgano
funzioni non compatibili con la qualità degli organi
della Fondazione o che svolgano incarichi professionali continuativi
e retribuiti per la Fondazione; per soggetti non compatibili
con la qualità degli organi della Fondazione si intendono,
oltre a quelli individuati in via generale dall’Autorità
di Vigilanza, i senatori ed i deputati, i Ministri ed i Sottosegretari
della Repubblica, i magistrati civili, amministrativi e contabili,
il Presidente e gli assessori di Giunta Regionale e Provinciale,
nonché i sindaci e gli assessori degli altri enti locali
territoriali;
b) i dipendenti, gli amministratori o i soggetti collegati
da rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato,
con gli enti, gli organismi, le associazioni ed istituzioni
ai quali spettano poteri di designazione; in deroga a quanto
sopra non sussiste incompatibilità nei confronti degli
incarichi accademici, anche retribuiti, e degli incarichi
negli ordini professionali.
c) i titolari di cariche in altre Fondazioni disciplinate
dal decreto legislativo n. 153/1999;
d) coloro i quali non posseggono i requisiti di professionalità
stabiliti con apposito regolamento dell’Organo di Indirizzo
ed i dipendenti della Fondazione o delle società da
questa direttamente o indirettamente partecipate.
4. Non possono assumere le funzioni di componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché
la carica di Direttore coloro che ricoprono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria
o sue controllate o partecipate.
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione
non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la società bancaria conferitaria.
5. Sono fatte salve le incompatibilità previste
dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.
6. In caso di incompatibilità sopravvenuta, l’interessato
deve, entro venticinque giorni, optare tra le cariche incompatibili,
dandone informazione all’organo di appartenenza.
7. In difetto verrà dichiarato decaduto ai sensi
dei successivi commi del presente articolo.
8. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella
Fondazione:
a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che vengano
interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa
la piena capacità civile;
b) coloro i quali instaurino liti con la Fondazione o le società
partecipate o cagionino ad esse danni o perdite;
c) i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato
motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie consecutive;
d) coloro che abbiano perduto i requisiti di cui all’art.
7 o non abbiano rimosso le incompatibilità di cui al
presente articolo;
e) coloro che presentino dimissioni dalla carica, che avranno
effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente
della relativa comunicazione scritta.
9. Coloro che vengano dichiarati decaduti o dimissionari
non sono rieleggibili nel mandato successivo.
10. Ciascun organo determina con apposito regolamento
le modalità di sospensione dalla carica.

ART. 9 - PROCEDURE
GENERALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
1. Ciascun componente degli organi della Fondazione
ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza
e sospensione nonché delle incompatibilità che
ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza, ed il Direttore
al Consiglio di Amministrazione.
2. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione,
ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione
alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo,
della censura e della sospensione, e può comminare
la sanzione della decadenza dalla carica.
3. Ogni organo collegiale accerta il possesso dei requisiti
di onorabilità e professionalità e la inesistenza
di cause di incompatibilità dei propri componenti entro
30 giorni dalla nomina ed assume i conseguenti provvedimenti.
4. L'accertamento dei requisiti di onorabilità
e professionalità e della inesistenza di incompatibilità
dei componenti non sospende l'immissione nella carica.
5. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla
sussistenza di cause di decadenza e sospensione, e di cause
di incompatibilità al Consiglio di Amministrazione,
che adotterà entro 30 giorni gli opportuni provvedimenti.
6. Il soggetto nominato per il quale sia accertata
una condizione di incompatibilità deve comunicare entro
15 giorni l'avvenuta rimozione dell'incompatibilità
medesima; l'accertamento del perdurare dell'incompatibilità
oltre detto termine è causa di decadenza automatica
dalla carica.

ART. 10 - CONFLITTO
DI INTERESSE
1. I componenti degli organi collegiali che si trovino
per qualsiasi causa in conflitto d'interessi con la Fondazione
devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza
ed al Collegio Sindacale, ed astenersi da ogni attività
deliberativa della Fondazione medesima.
2. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla
sussistenza di possibili conflitti d'interesse al Consiglio
di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
3. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione
ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo,
sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità
dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della
sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi
per più di una seduta, può comminare la sanzione
della decadenza dalla carica.

Capo II - Organo di Indirizzo
Sezione I - Componenti e costituzione
ART. 11 - COMPONENTI
DELL'ORGANO DI INDIRIZZO
1. Il numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo
è di 24, 20 dei quali designati da organismi, enti,
associazioni ed istituzioni espressivi delle realtà
locali, e 4 cooptati.
I componenti designati devono essere residenti da almeno tre
anni nelle province di Udine o Pordenone.
2. L'Organo di Indirizzo può operare pienamente
e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando
siano nominati 20 componenti.
3. I componenti dell'Organo di Indirizzo non hanno
diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite
della Fondazione e non rappresentano il soggetto che li ha
designati.
4. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in
carica per sei anni dalla data di nomina e possono essere
rieletti per un solo ulteriore mandato.
5. La carica di componente dell'Organo di Indirizzo
si assume a seguito di formale atto di nomina da parte dell'Organo
di Indirizzo medesimo.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti
designati dell'Organo di Indirizzo, i medesimi enti che li
avevano originariamente designati provvedono, su invito del
Presidente, alla nuova designazione. I nuovi designati assumono
la carica di componente dell'Organo di Indirizzo a seguito
di formale atto di nomina da parte dell'Organo di Indirizzo
medesimo. I componenti così sostituiti dureranno in
carica fino alla scadenza dell'originario mandato.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti cooptati,
l'Organo di Indirizzo, appositamente convocato dal Presidente,
provvede ad una nuova cooptazione. I nuovi cooptati assumono
la carica di componente dell'Organo di Indirizzo a seguito
di formale atto di nomina da parte del medesimo. I componenti
così sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza
dell'originario mandato.

ART. 12 - DESIGNAZIONE
E COOPTAZIONE
1. Ciascuno dei seguenti enti locali designa una terna
di candidati tra i quali viene nominato un componente dell'Organo
di Indirizzo:
- Provincia di Udine;
- Provincia di Pordenone;
- Comune di Udine;
- Comune di Pordenone;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Udine;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Pordenone;
- Comune di Aquileia;
- Comune di Cividale;
- Comune di Sesto al Reghena.
2. Ciascuno dei seguenti enti, espressivi delle realtà
locali, designa una terna di candidati tra i quali viene nominato
un componente dell'Organo di Indirizzo:
- Università degli Studi di Udine;
- Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli
Studi Universitari e la Ricerca;
- Policlinico Universitario - Udine;
- Consorzio Universitario del Friuli - Udine;
- Deputazione di Storia Patria - Udine;
- Centro Iniziative Culturali Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Udine;
- Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Tolmezzo;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Udine;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Pordenone.
3. 90 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente
invita ciascun ente con potere di designazione a trasmettere
per ogni componente di sua competenza una terna di candidati
in ordine alfabetico.
In caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dall'evento
il Presidente invita l'ente che ha designato il componente
cessato a trasmettere una terna di candidati.
4. I soggetti esercitano il potere di designazione
entro 45 giorni dalla data di richiesta da parte del Presidente;
trascorso tale termine, entro quindici giorni successivi il
Presidente invita i Prefetti territorialmente competenti a
provvedere alla designazione nei 30 giorni successivi al predetto
invito.
5. Le terne, corredate dall'indicazione dei requisiti
posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire
all'Organo di Indirizzo.
6. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei propri
componenti operando una scelta sulla base di una valutazione
di tipo selettivo-comparativo, nell'interesse della Fondazione.
7. I rimanenti 4 componenti sono cooptati dall'Organo
di Indirizzo in carica.
8. L'Organo di Indirizzo stabilisce con apposito regolamento
i requisiti dei candidati e delle procedure per la cooptazione
nel rispetto del principio di non prevalenza di cui all'art.
4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 153/1999.
9. Nei 90 giorni precedenti la scadenza del mandato
dei componenti cooptati il Presidente convoca l'Organo di
Indirizzo per procedere alla cooptazione. I componenti cooptati
dovranno essere personalità di chiara ed indiscussa
fama.
In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti cooptati
il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo entro 15 giorni
dalla cessazione stessa per procedere alla nuova cooptazione.

Sezione II - Poteri, modalità di funzionamento
ART. 13 - POTERI
DELL'ORGANO D'INDIRIZZO
1. L'Organo di Indirizzo:
1) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni;
2) individua i settori rilevanti e determina le linee strategiche
dei programmi di intervento della Fondazione per periodi di
tempo di durata triennale;
3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione
e determina i relativi compensi;
4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, li revoca per
giusta causa, e determina i relativi compensi;
5) determina i compensi dei partecipanti ad eventuali comitati
e commissioni;
6) esercita l'azione di responsabilità nei confronti
dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale;
7) approva il bilancio d'esercizio nonché i Documenti
Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
8) definisce le linee generali della gestione patrimoniale
e della politica degli investimenti;
9) delibera trasformazioni e fusioni;
10) delibera l'eventuale istituzione delle imprese strumentali
con contabilità separata, nonché l'acquisizione
e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese
strumentali;
11) provvede alla cooptazione di 4 dei propri componenti.

ART. 14 -
CONVOCAZIONE
1. L'adunanza dell'Organo di Indirizzo deve essere
convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente e per l'approvazione del Documento
Programmatico Previsionale Annuale.
2. L'adunanza è convocata ad iniziativa del
Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, dieci giorni
prima della data fissata, di un avviso al domicilio dei componenti
dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e del Direttore a mezzo lettera raccomandata,
fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a
garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente
l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda
convocazione.
3. La seconda convocazione può essere tenuta
non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.
4. L'adunanza è inoltre convocata dal Presidente
ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o gliene facciano
richiesta motivata almeno un quarto dei componenti dell'Organo
di Indirizzo, cinque consiglieri od il Collegio Sindacale.
5. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito
in prima convocazione quando sia presente un numero di componenti
pari almeno alla metà più uno di quelli in carica,
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti
intervenuti.
6. Ogni componente ha diritto ad un voto.

ART. 15 -
DELIBERAZIONI DELL'ORGANO D'INDIRIZZO
1. Le adunanze dell'Organo di Indirizzo sono presiedute
dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento,
da chi lo sostituisce a norma di statuto. Chi presiede l'Organo
di Indirizzo ha funzioni d'ordine e non può esercitare
il diritto di voto.
2. Alle adunanze dell'Organo di Indirizzo partecipano
senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale.
3. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta
dei votanti, non computandosi fra questi ultimi gli astenuti.
Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a
scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo, all'unanimità,
stabilisca altra forma di votazione. La proposta che avrà
ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si
intenderà respinta. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo
interviene il Direttore o, in sua assenza o impedimento, chi
lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di
sottoscriverlo unitamente al Presidente.

ART. 16 -
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E COLLEGIO SINDACALE
1. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Organo
di Indirizzo, l'elezione alle cariche del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale avverrà secondo il seguente
procedimento:
- ciascun componente potrà presentare una lista di
uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti,
in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- ciascun componente potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno,
due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei
nominandi;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente
ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto
e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente,
otterranno i quozienti più elevati;
- i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste
non possono essere sommati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito
il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero
di voti e, a parità di voti, il più anziano
d'età.
2. I candidati da inserire nelle liste sono prescelti
con criteri selettivi/comparativi.

Capo III - Consiglio di Amministrazione
Sezione I - Componenti, costituzione e durata
ART. 17 - COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto
da un numero dispari di consiglieri non inferiore a 7 e non
superiore a 11, fissato dall'Organo di Indirizzo all'atto
della nomina.
2. I consiglieri possono essere scelti anche tra i
componenti dell'Organo di Indirizzo; in questo caso, con l'accettazione
della carica, essi decadono dall'incarico nell'Organo di Indirizzo,
e vengono sostituiti secondo la procedura prevista all'art.
11.
3. Almeno la metà dei consiglieri deve essere
residente da tre o più anni nelle province di Udine
o Pordenone.
4. I consiglieri devono possedere specifiche competenze
coerenti con le finalità della Fondazione, secondo
quanto determinato con regolamento dell'Organo di Indirizzo.

ART. 18 -
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE
PRESIDENTI
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente
e due Vice Presidenti nell'ambito dei propri componenti.
2. Il Presidente viene scelto fra i consiglieri residenti
nei comuni delle province di Udine e Pordenone; i due Vice
Presidenti vengono scelti: uno fra i consiglieri residenti
in comuni della provincia di Udine e uno fra i consiglieri
residenti in comuni della provincia di Pordenone.

ART. 19 -
DURATA
1. I componenti il Consiglio restano in carica tre
anni e possono essere confermati una sola volta.
2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio
fino a che entrino in carica i loro successori.
3. I componenti nominati in surrogazione di coloro
che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause,
restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro
predecessori.
4. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri,
il Presidente senza indugio convoca l'Organo di Indirizzo
per la loro sostituzione.

Sezione II - Poteri, modalità di funzionamento
ART. 20 - POTERI
DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati
all'Organo di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto.
In particolare il Consiglio:
a) redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa
e la relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Organo
di Indirizzo convocata per la relativa approvazione;
b) redige i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale
e Annuale);
c) propone il testo dei regolamenti;
d) delibera sulle erogazioni, nell'ambito dei programmi generali
approvati dall'Organo di Indirizzo;
e) nomina il Direttore e, su proposta di quest'ultimo, approva
l'organigramma, assume il personale dipendente, ne determina
il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari,
la rimozione, il collocamento a riposo;
f) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed
immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
g) designa i rappresentanti negli organi delle società
partecipate;
h) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con
privati che con la pubblica amministrazione;
i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su
arbitrati e transazioni;
j) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con
funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone
la composizione, le funzioni, i poteri, la durata e proponendo
la misura della relativa remunerazione all'Organo di Indirizzo;
k) propone all'Organo di Indirizzo le modifiche statutarie.
2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni
al Presidente e al Direttore, determinando i limiti della
delega.
3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe
dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le
modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione
delle deleghe stesse.

ART. 21 -
ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio si riunisce, normalmente, una volta
al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
presso la sede o altrove, purchè nel territorio dello
Stato italiano.
E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio
si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona
fede ed in particolare:
a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi
audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco
degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo
lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o
altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento,
almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei
singoli componenti il Consiglio, il Collegio Sindacale ed
al Direttore; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante
comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno
24 ore prima.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria
la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei componenti intervenuti - non computandosi fra
questi ultimi le astensioni - a eccezione delle deliberazioni
relative alla cessione totale o parziale della partecipazione
nelle società bancarie conferitarie, che devono riscuotere
il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica del Consiglio,
e di quelle relative alle proposte di modificazione del presente
statuto, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti in carica del Consiglio.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale
il voto espresso dal Presidente.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in
caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a
norma di statuto.
7. Consigliere anziano è colui che fa parte
da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso
di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
8. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione
sono redatti dal Segretario del Consiglio e sono firmati dal
Presidente e dal Segretario stesso.

Capo IV - Presidente
ART. 22 - ATTRIBUZIONI
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della
Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede
l'Organo di Indirizzo senza diritto di voto, convoca e preside
il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni
di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,
ne adempie le funzioni il Vice Presidente, residente nella
provincia di Udine; in caso di assenza o impedimento di entrambi,
l'altro Vice Presidente e, in assenza o impedimento anche
di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è
qualificato anziano.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il
Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento
del Presidente.
4. In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa
con il Direttore, il Presidente può adottare i provvedimenti
necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima
riunione successiva.
5. Il Presidente, il quale può farsi coadiuvare
dai Vice Presidenti nell'esercizio delle proprie funzioni,
ha la facoltà, sentito il Consiglio, di delegare di
volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente
per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione
ad altri componenti il Consiglio.

Capo V - Collegio Sindacale
ART. 23 - COMPOSIZIONE
1. Presso la Fondazione opera un Collegio Sindacale
di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Organo
di Indirizzo.
Essi svolgono funzioni di controllo contabile e di legalità,
ai sensi delle norme del codice civile in quanto applicabili.
2. Con l’immissione nella carica, i sindaci effettivi
decadono da ogni altra carica nella Fondazione.
3. Essi debbono essere scelti fra esperti di discipline
giuridiche, economiche e bancarie, iscritti nel registro dei
revisori contabili. Almeno due sindaci effettivi devono essere
residenti da tre o più anni nelle province di Udine
o Pordenone.
4. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere
confermati per un solo mandato. In ogni caso i sindaci scaduti
rimangono nell’ufficio fino a che entrino in carica
i loro successori.
5. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio
e dell’Organo di Indirizzo.
6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni
trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali
delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
7. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque
cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti
in ordine di età. Se con i sindaci supplenti non si
completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio
l’adunanza del-l’Organo di Indirizzo perché
provveda all’integrazione.

ART. 24 -
ATTRIBUZIONI
1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza delle
norme di legge, regolamentari e statutarie; controlla la regolare
tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci
alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la
redazione dei bilanci.
2. Il Collegio Sindacale redige apposita relazione
al bilancio d’esercizio.

Capo VI - Direttore
ART. 25 - ATTRIBUZIONI
1. Il Direttore è capo degli uffici e del personale
della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle
sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e
può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
interviene inoltre alle riunioni dell’Organo di Indirizzo,
con il compito di redigerne il verbale.
Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio
ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza
e gli atti relativi. Propone al Consiglio l’organigramma,
l’assunzione del personale dipendente, la determinazione
dei compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari,
la rimozione, il collocamento a riposo.
Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal
Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore,
ne adempie le funzioni il dipendente all’uopo delegato
dal Consiglio.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore
costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento
di questi.
3. Copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle
adunanze dell’Organo di Indirizzo vengono rilasciate
a firma disgiunta dal Presidente o dal Direttore.

TITOLO III - PATRIMONIO, REDDITO
ART. 26 - PATRIMONIO
E REDDITO
1. Il patrimonio è costituito dai cespiti mobiliari
ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente
statuto.
2. Sono considerati patrimonio, altresì, i beni
durevoli acquistati dalla Fondazione e concessi in comodato
ai soggetti di cui all’art. 4, comma 4.
3. Il patrimonio si incrementa, inoltre, per effetto
degli accantonamenti a riserva obbligatoria di cui all’articolo
8, primo comma, lettera c) e degli eventuali accantonamenti
e riserve facoltative di cui alla lettera e), del D.Lgs. 17
maggio 1999, n. 153, delle liberalità a qualsiasi titolo
pervenute alla Fondazione ed esplicitamente destinate ad accrescimento
del patrimonio per volontà del dante causa, nonchè
delle plusvalenze, anche derivanti da valutazione, che la
legge permette di imputare direttamente a patrimonio netto.
4. Il patrimonio della Fondazione è totalmente
vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
La Fondazione, nell’amministrare il patrimonio, osserva
criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il
valore ed ottenerne una redditività adeguata ed è
gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di
trasparenza e moralità.
5. La Fondazione diversifica il rischio di investimento
del patrimonio e lo impiega in modo da ottenerne una adeguata
redditività assicurando il collegamento funzionale
con le sue finalità istituzionali ed in particolare
con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine la Fondazione
può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo
in società anche diverse da quelle aventi per oggetto
esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.
6. Si intende per reddito l’ammontare dei ricavi,
delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito
dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione
del reddito le quote di utili realizzati dalle società
strumentali controllate dalla Fondazione, ancorché
non distribuiti.
7. La Fondazione destina il proprio reddito in conformità
all’art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 153/99, la Fondazione
destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità
di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se
maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità
di vigilanza ai sensi dell’articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito
o accontamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto
o dall’Autorità di vigilanza;
f) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità
di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche,
di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici
pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale
opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino
i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno
della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della
lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

ART. 27 -
GESTIONE DEL PATRIMONIO
1. La gestione finanziaria del patrimonio può
essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs.
n. 58/1998, italiani od esteri, scelti nell’esclusivo
interesse della Fondazione.
La gestione del patrimonio può anche essere effettuata
direttamente dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture
organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto
a quelle che svolgono le altre attività istituzionali,
secondo i criteri stabiliti dall’Organo di Indirizzo.
2. La Fondazione dà separata e specifica evidenza
nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
A fini informativi indica nel documento programmatico previsionale
annuale gli impieghi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
153 del 1999.

TITOLO IV - BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI
ART. 28 - BILANCIO
1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio redige
il progetto di bilancio con una relazione sulla gestione e
lo sottopone all’Organo di Indirizzo per l’approvazione.
3. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico, dalla nota integrativa.
4. La relazione sulla gestione illustra, in apposita
sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi
realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti
delle diverse categorie di destinatari, nonché le politiche
perseguite per garantire la sostanziale integrità del
patrimonio.
5. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio
e del Collegio Sindacale deve restare depositato presso la
sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l’adunanza
dell’Organo di Indirizzo chiamata ad approvarlo.
6. L’Organo di Indirizzo approva il bilancio
di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette
all’Autorità di Vigilanza entro 15 giorni.
7. Una copia del bilancio, corredata dalla relazione
sulla gestione patrimoniale, dalla relazione del Collegio
Sindacale e dal verbale di approvazione dell’Organo
di Indirizzo, deve essere, a cura degli amministratori, pubblicata
per estratto con modalità idonee a diffonderne la conoscenza
nel territorio di operatività della Fondazione.
8. Il bilancio è redatto secondo le forme tecniche
stabilite dalla legge e dall’Autorità di Vigilanza.
9. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di
Amministrazione redige il Documento Programmatico Previsionale
relativo all’attività programmata dalla Fondazione
per l’esercizio successivo, lo sottopone all’Organo
di Indirizzo e lo trasmette entro 15 giorni all’Autorità
di Vigilanza.
Redige inoltre entro il termine previsto dalla legge o dai
regolamenti il documento programmatico triennale e lo sottopone
all’Organo di Indirizzo per l’approvazione.
10. La Fondazione predispone contabilità separate
con riguardo alle imprese strumentali esercitate direttamente.

ART. 29 -
LIBRI OBBLIGATORI
1. La Fondazione tiene i seguenti libri:
a) libro dei componenti dell’Organo di Indirizzo;
b) libro dei verbali delle adunanze dell’Organo di Indirizzo;
c) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
d) libro delle delibere d’urgenza del Presidente;
e) libro dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale;
f) libro giornale;
g) libro degli inventari;
h) libro della beneficenza del Presidente;

TITOLO V - PERSONALE, COMPENSI E
RIMBORSI
ART. 30 - PERSONALE
E SERVIZI
1. La Fondazione si avvale di proprio personale, regolato
dalle norme di lavoro di diritto privato, nell’ambito
della disciplina lavoristica tipica del settore.
2. Può affidare, anche in via continuativa,
funzioni e servizi a soggetti esterni.

ART. 31 -
COMPENSI E RIMBORSI
1. La Fondazione non può distribuire o assegnare
quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma
di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti,
fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.
2. Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti
il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale compete
un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni di
organi collegiali, una medaglia di presenza, determinati in
via generale dall’Organo di Indirizzo, oltre al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento
delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità
stabilite dal Consiglio, per coloro che risiedono o siano
domiciliati fuori dalla città sede della Fondazione.
3. Ai componenti dell’Organo di Indirizzo e di
eventuali comitati e/o commissioni tecniche, dei quali possono
far parte anche soggetti estranei agli organi della Fondazione,
spetta una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione alle adunanze, anche eventualmente
determinate in misura forfettaria, deliberate dall’Organo
di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dalla città
sede della Fondazione. Nel caso di partecipazione ai comitati
e/o commissioni tecniche da parte di componenti dell’Organo
di Indirizzo, agli stessi non potrà essere corrisposta
più di una medaglia di presenza nella stessa giornata,
inclusa quella corrisposta per la eventuale partecipazione
alla seduta dell’Organo di Indirizzo.
4. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata
in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE,
LIQUIDAZIONE
ART. 32 - SCIOGLIMENTO
ED ESTINZIONE
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. L’Autorità di Vigilanza, sentito l’Organo
di Indirizzo ed il Consiglio, può disporre con decreto
la liquidazione della Fondazione, in caso di accertata impossibilità
di raggiungimento dei fini statutari.
3. La liquidazione può altresì essere
disposta allorché ne faccia motivata richiesta unanime
il Consiglio, previo parere favorevole dell’Organo di
Indirizzo.
4. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni
del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative
disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità
di Vigilanza.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 33 - DECADENZA
E RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo
alla ricezione dell’atto di definitiva approvazione
da parte dell’Autorità di Vigilanza.
2. Con l’entrata in vigore del presente statuto
i componenti degli originari organi della Fondazione decadono.
3. Essi, tuttavia, continuano ad esercitare le competenze
rispettivamente loro attribuite dal presente statuto sino
all’insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente
agli atti di ordinaria amministrazione, nonché agli
atti conservativi, necessari ad evitare pregiudizi alla funzionalità,
agli interessi ed al patrimonio della Fondazione. Qualora
tuttavia detti atti si concretizzino in atti di straordinaria
amministrazione, la Fondazione informerà preventivamente
l’Autorità di Vigilanza.
4. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
presente statuto, il Presidente in carica richiede agli enti,
di cui all’art. 12 del presente statuto, di indicare
le terne di candidati per la costituzione dell’Organo
di Indirizzo.
5. Detti enti e organismi hanno l’obbligo di
trasmettere i nominativi entro 45 giorni dalla data della
richiesta. In caso di inosservanza del suddetto termine, provvederanno
i Prefetti territorialmente competenti secondo le procedure
previste dal presente statuto, ferma restando la prevalenza
dei soggetti espressivi delle realtà locali.
6. L’Organo di Indirizzo in carica provvederà,
entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma precedente,
alla scelta dei componenti nell’ambito delle terne presentate
e ai formali atti di nomina, nonchè, contestualmente,
alla nomina dei membri cooptati.
7. Il nuovo Organo di Indirizzo si insedia formalmente
quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni
previsto a favore degli enti, sono stati nominati tutti i
componenti per i quali è pervenuta la designazione
e, in ogni caso, sia stato raggiunto almeno il quorum dei
due terzi dei componenti complessivi.
8. Il Presidente in carica convocherà l’Organo
di Indirizzo entro 15 giorni dal suo formale insediamento
per la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità
e professionalità e dell’insussistenza delle
cause di incompatibilità dei suoi componenti, nonché
per il rinnovo delle altre cariche della Fondazione.
9. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà
convocato dal Presidente al momento in carica.
10. I componenti degli organi decaduti possono essere
nominati nei nuovi organi.
11. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. 18
maggio 2004, n. 150 il mandato degli organi di indirizzo e
di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore
del predetto D.M. 18 maggio 2004, n. 150 non viene computato
ai fini del limite della rieleggibilità.
12. Una volta ottenuta l’approvazione definitiva
dall'Autorità di Vigilanza, la Fondazione pubblicizzerà
l’adozione del presente statuto nelle forme idonee a
garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati
e ne trasmetterà copia a tutti gli enti con poteri
di designazione.

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