I Santi Ermacora e Fortunato sec.XVI Beivars, Chiesa parrocchiale

Foto di opere restaurate e/o acquistate con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.
   
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Statuto
 
Approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 25 luglio 2005.
Entrato in vigore il 26 luglio 2005.

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OPERATIVITA'

Art. 1: Denominazione
Art. 2: Sede
Art. 3: Scopo
Art. 4: Ambiti operativi
Art. 5: Modalità operative

TITOLO II: ORGANI

Capo I: Requisiti, Incompatibilità, Decadenza, Sospensione

Art. 6: Organi
Art. 7: Requisiti generali di onorabilità e professionalità
Art. 8: Regole generali di incompatibilità, decadenza e sospensione
Art. 9: Procedure generali per la verifica dei requisiti
Art. 10: Conflitto di interessi

Capo II: Organo d'indirizzo

Sezione I: Componenti e costituzione

Art. 11: Componenti dell'Organo di Indirizzo
Art. 12: Designazione e cooptazione

Sezione II: Poteri, Modalità di Funzionamento

Art. 13: Poteri dell'Organo d'Indirizzo
Art. 14: Convocazione
Art. 15: Deliberazioni dell'Organo d'Indirizzo
Art. 16: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Capo III: Consiglio di Amministrazione

Sezione I: Componenti, costituzione e durata

Art. 17: Componenti del Consiglio di Amministrazione
Art. 18: Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti
Art. 19: Durata

Sezione II: Poteri, Modalità di Funzionamento

Art. 20: Poteri del Consiglio
Art. 21: Adunanze e deliberazioni del Consiglio

Capo IV: Presidente

Art. 22: Attribuzioni

Capo V: Collegio Sindacale

Art. 23: Composizione
Art. 24: Attribuzioni

Capo VI: Direttore

Art. 25: Attribuzioni

TITOLO III: PATRIMONIO, REDDITO

Art. 26: Patrimonio e Reddito
Art. 27: Gestione del Patrimonio

TITOLO IV: BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI

Art. 28: Bilancio
Art. 29: Libri obbligatori

TITOLO V: PERSONALE, COMPENSI E RIMBORSI

Art. 30: Personale e servizi
Art. 31: Compensi e rimborsi

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

Art. 32: Scioglimento ed estinzione

TITOLO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33: Decadenza e ricostituzione degli organi

 
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OPERATIVITA'

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, enunciabile anche “Fondazione Udine e Pordenone” o “Fondazione CRUP” è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Udine, istituita con statuto deliberato dal consiglio comunale di Udine nella seduta del 29 novembre 1875 e approvato con regio decreto 12 marzo 1876 n. 1237, e venne costituita, quale ente residuale, a seguito dello scorporo della azienda bancaria dall’originario ente pubblico economico, in applicazione della legge n. 218/1990.

2. La Fondazione è una persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è regolata dalla legge e dalle norme del presente statuto.

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ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede in Udine, Via Manin n. 15.

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ART. 3 - SCOPO

1. Con riferimento principale al territorio delle province di Udine e Pordenone, la Fondazione persegue finalità di pro-mozione dello sviluppo economico e di utilità sociale, operando nei “settori ammessi”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 153/1999 e, precisamente, nei seguenti settori:
a) famiglia e valori connessi;
b) crescita e formazione giovanile;
c) educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
d) volontariato, filantropia e beneficienza;
e) religione e sviluppo spirituale;
f) assistenza agli anziani;
g) diritti civili;
h) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
i) sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
l) sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
m)protezione dei consumatori;
n) protezione civile;
o) salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
p) attività sportiva;
q) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
r) patologia e disturbi psichici e mentali;
s) ricerca scientifica e tecnologia;
t) protezione e qualità ambientale;
u) arte, attività e beni culturali.
La Fondazione, inoltre, opera in via prevalente nei “settori rilevanti”, individuati ogni triennio dall’Organo di Indirizzo nell’ambito dei “settori ammessi”, assicurando singolarmente e nel loro insieme l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.

2. La Fondazione fornisce altresì sostegno ad enti ed istituzioni italiane ed estere che si occupano del fenomeno dell’emigrazione delle genti friulane.

3. La Fondazione, infine, persegue le tradizionali finalità di beneficenza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, da cui trae origine.

4. Finchè in vigore, si applica l’art. 15 della legge 11 agosto 1991 n.266.

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ART. 4 - AMBITI OPERATIVI

1. Per le finalità di cui all’art. 3, la Fondazione può compiere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché dell’economicità della stessa, ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare e immobiliare, purchè strumentale al perseguimento dei propri fini statutari, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

2.
La Fondazione può possedere partecipazioni di controllo solamente nel capitale di enti e società che abbiano ad oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali al raggiungimento dei propri fini statutari nei settori rilevanti.

3.
Essa può esercitare attività d’impresa con contabilità separata solo se strettamente strumentale ai fini statutari ed esclusivamente nei “settori rilevanti” di cui all’art. 1 lett. d) e nei termini di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153; non può esercitare funzioni creditizie né qualsiasi forma di finanziamento, erogazione, o sovvenzione, diretta od indiretta, a favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura, con le eccezioni previste dalla legge.

4.
La Fondazione può perseguire i propri fini istituzionali attraverso l’acquisto, mediante l’utilizzo del reddito come definito al successivo art. 27, di beni durevoli da concedere in comodato gratuito a musei, enti ed istituzioni pubbliche e private.

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ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

1. La Fondazione opera nel rispetto di regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Organo di Indirizzo, che disciplinano le modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

2.
Ai regolamenti interni viene demandata anche la disciplina specifica in materia di programmazione triennale dell’attività della Fondazione.

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TITOLO II - ORGANI

Capo I - Requisiti, incompatibilità, decadenza, sospensione

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
l’Organo di Indirizzo;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Collegio Sindacale;
il Direttore.

2.
All’Organo di Indirizzo sono riservate le funzioni di indirizzo della Fondazione; al Consiglio di Amministrazione sono riservate le funzioni di gestione; al Collegio Sindacale sono riservate le funzioni di controllo.

3.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e funzioni di disciplina delle adunanze degli organi collegiali, ad esclusione del Collegio Sindacale; il Direttore ha funzioni esecutive.

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ART. 7 - REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

1. I componenti degli organi della Fondazione debbono essere cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività
istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

2.
Le cariche di componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

3.
Le cariche di componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori a un anno.

4.
Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 1, lett. c);
b) l’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva;
c) l’applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’art. 19, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall’art. 3 delle legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
d) l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5.
I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, nonché di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti ai settori d’intervento o funzionali all’attività della Fondazione o aver maturato una concreta esperienza operativa attinente ai settori medesimi nell’ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

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ART. 8 - REGOLE GENERALI DI INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSPENSIONE

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di interventi della Fondazione stessa a loro diretto ed esclusivo vantaggio, mentre sono consentiti quelli finalizzati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

2.
Non possono essere ricoperte contemporaneamente da uno stesso soggetto due o più delle seguenti cariche: componente dell’Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e Direttore.

3.
Non possono ricoprire la carica di componenti di un qualsiasi organo della Fondazione:
a) i soggetti titolari di cariche pubbliche, che svolgano funzioni non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione o che svolgano incarichi professionali continuativi e retribuiti per la Fondazione; per soggetti non compatibili con la qualità degli organi della Fondazione si intendono, oltre a quelli individuati in via generale dall’Autorità di Vigilanza, i senatori ed i deputati, i Ministri ed i Sottosegretari della Repubblica, i magistrati civili, amministrativi e contabili, il Presidente e gli assessori di Giunta Regionale e Provinciale, nonché i sindaci e gli assessori degli altri enti locali territoriali;
b) i dipendenti, gli amministratori o i soggetti collegati da rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con gli enti, gli organismi, le associazioni ed istituzioni ai quali spettano poteri di designazione; in deroga a quanto sopra non sussiste incompatibilità nei confronti degli incarichi accademici, anche retribuiti, e degli incarichi negli ordini professionali.
c) i titolari di cariche in altre Fondazioni disciplinate dal decreto legislativo n. 153/1999;
d) coloro i quali non posseggono i requisiti di professionalità stabiliti con apposito regolamento dell’Organo di Indirizzo ed i dipendenti della Fondazione o delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate.

4.
Non possono assumere le funzioni di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché la carica di Direttore coloro che ricoprono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.
I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

5.
Sono fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

6.
In caso di incompatibilità sopravvenuta, l’interessato deve, entro venticinque giorni, optare tra le cariche incompatibili, dandone informazione all’organo di appartenenza.

7.
In difetto verrà dichiarato decaduto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

8.
Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella Fondazione:
a) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che vengano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;
b) coloro i quali instaurino liti con la Fondazione o le società partecipate o cagionino ad esse danni o perdite;
c) i componenti di un organo collegiale che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie consecutive;
d) coloro che abbiano perduto i requisiti di cui all’art. 7 o non abbiano rimosso le incompatibilità di cui al presente articolo;
e) coloro che presentino dimissioni dalla carica, che avranno effetto dalla data di ricevimento da parte del Presidente della relativa comunicazione scritta.

9.
Coloro che vengano dichiarati decaduti o dimissionari non sono rieleggibili nel mandato successivo.

10.
Ciascun organo determina con apposito regolamento le modalità di sospensione dalla carica.

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ART. 9 - PROCEDURE GENERALI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

1. Ciascun componente degli organi della Fondazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di decadenza e sospensione nonché delle incompatibilità che ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza, ed il Direttore al Consiglio di Amministrazione.

2. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, e può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

3. Ogni organo collegiale accerta il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e la inesistenza di cause di incompatibilità dei propri componenti entro 30 giorni dalla nomina ed assume i conseguenti provvedimenti.

4. L'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità e della inesistenza di incompatibilità dei componenti non sospende l'immissione nella carica.

5. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di cause di decadenza e sospensione, e di cause di incompatibilità al Consiglio di Amministrazione, che adotterà entro 30 giorni gli opportuni provvedimenti.

6. Il soggetto nominato per il quale sia accertata una condizione di incompatibilità deve comunicare entro 15 giorni l'avvenuta rimozione dell'incompatibilità medesima; l'accertamento del perdurare dell'incompatibilità oltre detto termine è causa di decadenza automatica dalla carica.

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ART. 10 - CONFLITTO DI INTERESSE

1. I componenti degli organi collegiali che si trovino per qualsiasi causa in conflitto d'interessi con la Fondazione devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed al Collegio Sindacale, ed astenersi da ogni attività deliberativa della Fondazione medesima.

2. Il Direttore effettua le segnalazioni relative alla sussistenza di possibili conflitti d'interesse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

3. In casi di gravi violazioni degli obblighi di comunicazione ed astensione di cui ai commi precedenti, ciascun organo, sentito il Collegio Sindacale, adotta in relazione alla gravità dell'evento le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione, ed in caso di permanenza del conflitto di interessi per più di una seduta, può comminare la sanzione della decadenza dalla carica.

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Capo II - Organo di Indirizzo

Sezione I - Componenti e costituzione

ART. 11 - COMPONENTI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

1. Il numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo è di 24, 20 dei quali designati da organismi, enti, associazioni ed istituzioni espressivi delle realtà locali, e 4 cooptati.
I componenti designati devono essere residenti da almeno tre anni nelle province di Udine o Pordenone.

2. L'Organo di Indirizzo può operare pienamente e legittimamente nell'ambito delle proprie attribuzioni quando siano nominati 20 componenti.

3. I componenti dell'Organo di Indirizzo non hanno diritti, né sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione e non rappresentano il soggetto che li ha designati.

4. I componenti dell'Organo di Indirizzo durano in carica per sei anni dalla data di nomina e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

5. La carica di componente dell'Organo di Indirizzo si assume a seguito di formale atto di nomina da parte dell'Organo di Indirizzo medesimo.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti designati dell'Organo di Indirizzo, i medesimi enti che li avevano originariamente designati provvedono, su invito del Presidente, alla nuova designazione. I nuovi designati assumono la carica di componente dell'Organo di Indirizzo a seguito di formale atto di nomina da parte dell'Organo di Indirizzo medesimo. I componenti così sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza dell'originario mandato.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dei componenti cooptati, l'Organo di Indirizzo, appositamente convocato dal Presidente, provvede ad una nuova cooptazione. I nuovi cooptati assumono la carica di componente dell'Organo di Indirizzo a seguito di formale atto di nomina da parte del medesimo. I componenti così sostituiti dureranno in carica fino alla scadenza dell'originario mandato.

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ART. 12 - DESIGNAZIONE E COOPTAZIONE

1. Ciascuno dei seguenti enti locali designa una terna di candidati tra i quali viene nominato un componente dell'Organo di Indirizzo:
- Provincia di Udine;
- Provincia di Pordenone;
- Comune di Udine;
- Comune di Pordenone;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Udine;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Pordenone;
- Comune di Aquileia;
- Comune di Cividale;
- Comune di Sesto al Reghena.

2. Ciascuno dei seguenti enti, espressivi delle realtà locali, designa una terna di candidati tra i quali viene nominato un componente dell'Organo di Indirizzo:
- Università degli Studi di Udine;
- Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca;
- Policlinico Universitario - Udine;
- Consorzio Universitario del Friuli - Udine;
- Deputazione di Storia Patria - Udine;
- Centro Iniziative Culturali Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Udine;
- Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- Ordine degli Avvocati di Tolmezzo;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Udine;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pordenone.

3. 90 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente invita ciascun ente con potere di designazione a trasmettere per ogni componente di sua competenza una terna di candidati in ordine alfabetico.
In caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dall'evento il Presidente invita l'ente che ha designato il componente cessato a trasmettere una terna di candidati.

4. I soggetti esercitano il potere di designazione entro 45 giorni dalla data di richiesta da parte del Presidente; trascorso tale termine, entro quindici giorni successivi il Presidente invita i Prefetti territorialmente competenti a provvedere alla designazione nei 30 giorni successivi al predetto invito.

5. Le terne, corredate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta, devono pervenire all'Organo di Indirizzo.

6. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei propri componenti operando una scelta sulla base di una valutazione di tipo selettivo-comparativo, nell'interesse della Fondazione.

7. I rimanenti 4 componenti sono cooptati dall'Organo di Indirizzo in carica.

8. L'Organo di Indirizzo stabilisce con apposito regolamento i requisiti dei candidati e delle procedure per la cooptazione nel rispetto del principio di non prevalenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 153/1999.

9. Nei 90 giorni precedenti la scadenza del mandato dei componenti cooptati il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo per procedere alla cooptazione. I componenti cooptati dovranno essere personalità di chiara ed indiscussa fama.
In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti cooptati il Presidente convoca l'Organo di Indirizzo entro 15 giorni dalla cessazione stessa per procedere alla nuova cooptazione.

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Sezione II - Poteri, modalità di funzionamento

ART. 13 - POTERI DELL'ORGANO D'INDIRIZZO

1. L'Organo di Indirizzo:
1) approva e modifica lo statuto e i regolamenti interni;
2) individua i settori rilevanti e determina le linee strategiche dei programmi di intervento della Fondazione per periodi di tempo di durata triennale;
3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina i relativi compensi;
4) nomina i componenti del Collegio Sindacale, li revoca per giusta causa, e determina i relativi compensi;
5) determina i compensi dei partecipanti ad eventuali comitati e commissioni;
6) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
7) approva il bilancio d'esercizio nonché i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
8) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
9) delibera trasformazioni e fusioni;
10) delibera l'eventuale istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
11) provvede alla cooptazione di 4 dei propri componenti.

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ART. 14 - CONVOCAZIONE

1. L'adunanza dell'Organo di Indirizzo deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per l'approvazione del Documento Programmatico Previsionale Annuale.

2. L'adunanza è convocata ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso al domicilio dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

3. La seconda convocazione può essere tenuta non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

4. L'adunanza è inoltre convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti dell'Organo di Indirizzo, cinque consiglieri od il Collegio Sindacale.

5. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente un numero di componenti pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

6. Ogni componente ha diritto ad un voto.

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ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO D'INDIRIZZO

1. Le adunanze dell'Organo di Indirizzo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto. Chi presiede l'Organo di Indirizzo ha funzioni d'ordine e non può esercitare il diritto di voto.

2. Alle adunanze dell'Organo di Indirizzo partecipano senza diritto di voto i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. L'Organo di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi fra questi ultimi gli astenuti. Le votazioni che abbiano per oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo, all'unanimità, stabilisca altra forma di votazione. La proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo interviene il Direttore o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

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ART. 16 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

1. Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Organo di Indirizzo, l'elezione alle cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà secondo il seguente procedimento:
- ciascun componente potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- ciascun componente potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;
- i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;
- in caso di parità del quoziente, sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

2. I candidati da inserire nelle liste sono prescelti con criteri selettivi/comparativi.

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Capo III - Consiglio di Amministrazione

Sezione I - Componenti, costituzione e durata

ART. 17 - COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 11, fissato dall'Organo di Indirizzo all'atto della nomina.

2. I consiglieri possono essere scelti anche tra i componenti dell'Organo di Indirizzo; in questo caso, con l'accettazione della carica, essi decadono dall'incarico nell'Organo di Indirizzo, e vengono sostituiti secondo la procedura prevista all'art. 11.

3. Almeno la metà dei consiglieri deve essere residente da tre o più anni nelle province di Udine o Pordenone.

4. I consiglieri devono possedere specifiche competenze coerenti con le finalità della Fondazione, secondo quanto determinato con regolamento dell'Organo di Indirizzo.

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ART. 18 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e due Vice Presidenti nell'ambito dei propri componenti.

2. Il Presidente viene scelto fra i consiglieri residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone; i due Vice Presidenti vengono scelti: uno fra i consiglieri residenti in comuni della provincia di Udine e uno fra i consiglieri residenti in comuni della provincia di Pordenone.

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ART. 19 - DURATA

1. I componenti il Consiglio restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

2. I componenti il Consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

3. I componenti nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

4. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente senza indugio convoca l'Organo di Indirizzo per la loro sostituzione.

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Sezione II - Poteri, modalità di funzionamento

ART. 20 - POTERI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Organo di Indirizzo dalla legge e dal presente statuto. In particolare il Consiglio:
a) redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione e lo trasmette al Collegio Sindacale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Organo di Indirizzo convocata per la relativa approvazione;
b) redige i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
c) propone il testo dei regolamenti;
d) delibera sulle erogazioni, nell'ambito dei programmi generali approvati dall'Organo di Indirizzo;
e) nomina il Direttore e, su proposta di quest'ultimo, approva l'organigramma, assume il personale dipendente, ne determina il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
f) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
g) designa i rappresentanti negli organi delle società partecipate;
h) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
i) promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
j) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri, la durata e proponendo la misura della relativa remunerazione all'Organo di Indirizzo;
k) propone all'Organo di Indirizzo le modifiche statutarie.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e al Direttore, determinando i limiti della delega.

3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione delle deleghe stesse.

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ART. 21 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce, normalmente, una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso la sede o altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano.
E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:
a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio, il Collegio Sindacale ed al Direttore; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno 24 ore prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti intervenuti - non computandosi fra questi ultimi le astensioni - a eccezione delle deliberazioni relative alla cessione totale o parziale della partecipazione nelle società bancarie conferitarie, che devono riscuotere il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica del Consiglio, e di quelle relative alle proposte di modificazione del presente statuto, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

5.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.

7. Consigliere anziano è colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

8. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario del Consiglio e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

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Capo IV - Presidente

ART. 22 - ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Organo di Indirizzo senza diritto di voto, convoca e preside il Consiglio, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, residente nella provincia di Udine; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'altro Vice Presidente e, in assenza o impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato anziano.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il Direttore, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari dei quali deve riferire al Consiglio nella prima riunione successiva.

5. Il Presidente, il quale può farsi coadiuvare dai Vice Presidenti nell'esercizio delle proprie funzioni, ha la facoltà, sentito il Consiglio, di delegare di volta in volta, in occasione di singoli atti o affari o permanentemente per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il Consiglio.

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Capo V - Collegio Sindacale

ART. 23 - COMPOSIZIONE

1. Presso la Fondazione opera un Collegio Sindacale di tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Organo di Indirizzo.
Essi svolgono funzioni di controllo contabile e di legalità, ai sensi delle norme del codice civile in quanto applicabili.

2. Con l’immissione nella carica, i sindaci effettivi decadono da ogni altra carica nella Fondazione.

3. Essi debbono essere scelti fra esperti di discipline giuridiche, economiche e bancarie, iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno due sindaci effettivi devono essere residenti da tre o più anni nelle province di Udine o Pordenone.

4. I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati per un solo mandato. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell’ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

5. Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e dell’Organo di Indirizzo.

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

7. In caso di morte, rinuncia, decadenza o comunque cessazione dalla carica di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l’adunanza del-l’Organo di Indirizzo perché provveda all’integrazione.

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ART. 24 - ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie; controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci.

2. Il Collegio Sindacale redige apposita relazione al bilancio d’esercizio.


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Capo VI - Direttore

ART. 25 - ATTRIBUZIONI

1. Il Direttore è capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; interviene inoltre alle riunioni dell’Organo di Indirizzo, con il compito di redigerne il verbale.
Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Propone al Consiglio l’organigramma, l’assunzione del personale dipendente, la determinazione dei compensi, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo.
Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni il dipendente all’uopo delegato dal Consiglio.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di questi.

3. Copie autentiche dei verbali del Consiglio e delle adunanze dell’Organo di Indirizzo vengono rilasciate a firma disgiunta dal Presidente o dal Direttore.

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TITOLO III - PATRIMONIO, REDDITO

ART. 26 - PATRIMONIO E REDDITO

1. Il patrimonio è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto.

2. Sono considerati patrimonio, altresì, i beni durevoli acquistati dalla Fondazione e concessi in comodato ai soggetti di cui all’art. 4, comma 4.

3. Il patrimonio si incrementa, inoltre, per effetto degli accantonamenti a riserva obbligatoria di cui all’articolo 8, primo comma, lettera c) e degli eventuali accantonamenti e riserve facoltative di cui alla lettera e), del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa, nonchè delle plusvalenze, anche derivanti da valutazione, che la legge permette di imputare direttamente a patrimonio netto.

4. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
La Fondazione, nell’amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

5. La Fondazione diversifica il rischio di investimento del patrimonio e lo impiega in modo da ottenerne una adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le sue finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine la Fondazione può mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese strumentali.

6. Si intende per reddito l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepito dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione, ancorché non distribuiti.

7. La Fondazione destina il proprio reddito in conformità all’art. 8, primo comma, del D.Lgs. n. 153/99, la Fondazione destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 10, ai settori rilevanti;
e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accontamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall’Autorità di vigilanza;
f) acquisto, secondo parametri fissati dall’Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell’ambito del territorio nel quale opera la Fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

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ART. 27 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La gestione finanziaria del patrimonio può essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, italiani od esteri, scelti nell’esclusivo interesse della Fondazione.
La gestione del patrimonio può anche essere effettuata direttamente dalla Fondazione attraverso la creazione di strutture organizzative interne idonee, separate ed autonome rispetto a quelle che svolgono le altre attività istituzionali, secondo i criteri stabiliti dall’Organo di Indirizzo.

2. La Fondazione dà separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indica nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 153 del 1999.

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TITOLO IV - BILANCIO E LIBRI OBBLIGATORI

ART. 28 - BILANCIO

1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio redige il progetto di bilancio con una relazione sulla gestione e lo sottopone all’Organo di Indirizzo per l’approvazione.

3. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa.

4. La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari, nonché le politiche perseguite per garantire la sostanziale integrità del patrimonio.

5. Il progetto di bilancio con la relazione del Consiglio e del Collegio Sindacale deve restare depositato presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono l’adunanza dell’Organo di Indirizzo chiamata ad approvarlo.

6. L’Organo di Indirizzo approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e lo trasmette all’Autorità di Vigilanza entro 15 giorni.

7. Una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione patrimoniale, dalla relazione del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell’Organo di Indirizzo, deve essere, a cura degli amministratori, pubblicata per estratto con modalità idonee a diffonderne la conoscenza nel territorio di operatività della Fondazione.

8. Il bilancio è redatto secondo le forme tecniche stabilite dalla legge e dall’Autorità di Vigilanza.

9. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il Documento Programmatico Previsionale relativo all’attività programmata dalla Fondazione per l’esercizio successivo, lo sottopone all’Organo di Indirizzo e lo trasmette entro 15 giorni all’Autorità di Vigilanza.
Redige inoltre entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti il documento programmatico triennale e lo sottopone all’Organo di Indirizzo per l’approvazione.

10.
La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese strumentali esercitate direttamente.

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ART. 29 - LIBRI OBBLIGATORI

1. La Fondazione tiene i seguenti libri:
a) libro dei componenti dell’Organo di Indirizzo;
b) libro dei verbali delle adunanze dell’Organo di Indirizzo;
c) libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
d) libro delle delibere d’urgenza del Presidente;
e) libro dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale;
f) libro giornale;
g) libro degli inventari;
h) libro della beneficenza del Presidente;

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TITOLO V - PERSONALE, COMPENSI E RIMBORSI

ART. 30 - PERSONALE E SERVIZI

1. La Fondazione si avvale di proprio personale, regolato dalle norme di lavoro di diritto privato, nell’ambito della disciplina lavoristica tipica del settore.

2. Può affidare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.

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ART. 31 - COMPENSI E RIMBORSI

1. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori e ai dipendenti, fatte salve le previsioni di cui ai commi seguenti.

2. Al Presidente, ai Vice Presidenti, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni di organi collegiali, una medaglia di presenza, determinati in via generale dall’Organo di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio, per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dalla città sede della Fondazione.

3. Ai componenti dell’Organo di Indirizzo e di eventuali comitati e/o commissioni tecniche, dei quali possono far parte anche soggetti estranei agli organi della Fondazione, spetta una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze, anche eventualmente determinate in misura forfettaria, deliberate dall’Organo di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, per coloro che risiedono o siano domiciliati fuori dalla città sede della Fondazione. Nel caso di partecipazione ai comitati e/o commissioni tecniche da parte di componenti dell’Organo di Indirizzo, agli stessi non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata, inclusa quella corrisposta per la eventuale partecipazione alla seduta dell’Organo di Indirizzo.

4. La retribuzione dei dipendenti è disciplinata in conformità alla legge, ai contratti ed agli usi.

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TITOLO VI - SCIOGLIMENTO, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. L’Autorità di Vigilanza, sentito l’Organo di Indirizzo ed il Consiglio, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di accertata impossibilità di raggiungimento dei fini statutari.

3. La liquidazione può altresì essere disposta allorché ne faccia motivata richiesta unanime il Consiglio, previo parere favorevole dell’Organo di Indirizzo.

4. La liquidazione si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità di Vigilanza.

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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 33 - DECADENZA E RICOSTITUZIONE DEGLI ORGANI

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla ricezione dell’atto di definitiva approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

2. Con l’entrata in vigore del presente statuto i componenti degli originari organi della Fondazione decadono.

3. Essi, tuttavia, continuano ad esercitare le competenze rispettivamente loro attribuite dal presente statuto sino all’insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, nonché agli atti conservativi, necessari ad evitare pregiudizi alla funzionalità, agli interessi ed al patrimonio della Fondazione. Qualora tuttavia detti atti si concretizzino in atti di straordinaria amministrazione, la Fondazione informerà preventivamente l’Autorità di Vigilanza.

4. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto, il Presidente in carica richiede agli enti, di cui all’art. 12 del presente statuto, di indicare le terne di candidati per la costituzione dell’Organo di Indirizzo.

5. Detti enti e organismi hanno l’obbligo di trasmettere i nominativi entro 45 giorni dalla data della richiesta. In caso di inosservanza del suddetto termine, provvederanno i Prefetti territorialmente competenti secondo le procedure previste dal presente statuto, ferma restando la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

6. L’Organo di Indirizzo in carica provvederà, entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma precedente, alla scelta dei componenti nell’ambito delle terne presentate e ai formali atti di nomina, nonchè, contestualmente, alla nomina dei membri cooptati.

7. Il nuovo Organo di Indirizzo si insedia formalmente quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni previsto a favore degli enti, sono stati nominati tutti i componenti per i quali è pervenuta la designazione e, in ogni caso, sia stato raggiunto almeno il quorum dei due terzi dei componenti complessivi.

8. Il Presidente in carica convocherà l’Organo di Indirizzo entro 15 giorni dal suo formale insediamento per la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e dell’insussistenza delle cause di incompatibilità dei suoi componenti, nonché per il rinnovo delle altre cariche della Fondazione.

9. Il primo Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente al momento in carica.

10. I componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi organi.

11. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. 18 maggio 2004, n. 150 il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del predetto D.M. 18 maggio 2004, n. 150 non viene computato ai fini del limite della rieleggibilità.

12. Una volta ottenuta l’approvazione definitiva dall'Autorità di Vigilanza, la Fondazione pubblicizzerà l’adozione del presente statuto nelle forme idonee a garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati e ne trasmetterà copia a tutti gli enti con poteri di designazione.

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